NOTA INFORMATIVA
PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17
MARZO 1995,
N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE
ISVAP DEL
2 GIUGNO 1997, N° 303 E DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19
MAGGIO 2008
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
Il contratto è concluso con la Società EUROP ASSISTANCE
ITALIA S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8,
20135 Milano.
La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata
all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993
(G.U. del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I
dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n.
1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto
all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla
direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
LEGGE APPLICABILE
Ai sensi dell'Art. 122 del D. LGS. N. 175/95 le Parti
potranno convenire di assoggettare il contratto ad una
legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti
derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e
salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle
assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. propone di applicare al contratto
che verrà stipulato la legge italiana.
RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la
gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a
Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza
Trento, 8 - 20135 Milano – fax n. 02.58.47.71.28 e.mail:
ufficio.reclami@europassistance.it
Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la
legislazione italiana e l’esponente non si ritenga soddisfatto
dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’I.S.V.A.P.,
Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo
trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie
inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione
della responsabilità, si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di
ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa
da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto
dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la
cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'I.S.V.A.P.
faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e
l'Assicurato.
TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un
anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si
prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.
Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di
due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo
l'azione.
SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELL'ASSICURATO SULLA NECESSITA' DI
LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.
INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno
2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice
Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali comuni e sensibili (i “Dati”), saranno
trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di
mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità
riguardanti:
a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di
cui alla Polizza assicurativa, b. adempimenti di obblighi di
legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per
antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione e per la gestione
della Polizza assicurativa (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o
normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali
autonomi Titolari:
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance
Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari
all’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza
assicurativa in Italia e all’Estero, quali – a titolo
esemplificativo – soggetti incaricati della gestione degli
archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti,
medici legali;
b. organismi associativi (Ania) e consortili
propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie
nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia
dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
c. prestatori di assistenza, società controllate
o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa
incaricate, in Italia o all’estero per il raggiungimento delle
finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di
assicurazione per la ridistribuzione del rischio
(coassicurazione e riassicurazione);
d. al Contraente della Polizza A.r.i.t.m.i.a.;
inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e
collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A..
Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento,
esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in
particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di
dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione
della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione,
l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per
motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:
Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano
– Ufficio Protezione Dati
UfficioProtezioneDati@europassistance.it
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto
dall'Assicurazio-ne.
Contraente del Modulo di Adesione: il soggetto che sottoscrive
il Modulo di Adesione, in qualità di Associato al Contraente
della Polizza.
Contraente della Polizza: A.r.i.t.m.i.a.
Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza
Trento, 8 – 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993
(Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla
sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e
riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo
Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società
soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni
Generali S.p.A.
Massimale: la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla
concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare
le prestazioni e le garanzie previste.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova
l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance,
il Contraente della Polizza e il Contraente.
Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.
Sinistro: l'evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance
Service SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da
responsabili, personale (medici, tecnici, operatori),
attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore
su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti
dal contratto, che, in virtù di specifica Polizza sottoscritta
con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico
con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle
prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico
di Europ Assistance Italia SpA.
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi
momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in
funzione 24 ore su 24.
Il personale specializzato della Struttura Organizzativa è a
completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le
procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi
qualsiasi tipo di problema.
IMPORTANTE:
non prendere alcuna iniziativa senza avere prima
interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al
numero:
800.069.658 e 02/58.24.54.50
E dall’Italia, per i sinistri di Tutela Legale, si potrà
contattare l’Ufficio Liquidazione sinistri di Tutela Legale al
numero: 800.085.820.
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente
la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero
02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA
S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni /garanzie
previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati
dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs.
196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato
contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce
liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati
personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa
al Trattamento dei dati sopra riportata.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1
ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva a
Europ Assistance Italia spa dell’esistenza o della successiva
stipula di altre assicurazioni di Tutela Legale per il medesimo
rischio.
In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunque darne avviso a
tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli
altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
Nel caso di coesistenza di altre assicurazioni di Tutela Legale
per il medesimo rischio, precedenti o successive alla stipula
del presente contratto da parte dell’Assicurato, la presente si
intenderà prestata “a secondo rischio” e cioè in eccedenza ai
massimali garantiti dalla Polizza di altra Compagnia e fino alla
concorrenza della somma assicurata con il presente contratto.
Resta inteso comunque che nel caso di non operatività di altra
assicurazione di Tutela Legale, la presente Polizza si intende
operante “a primo rischio”.
Art. 2
LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
Se non diversamente indicato dal Contraente nel Modulo di
Adesione nel Modulo stesso, la Polizza è regolata dalla Legge
italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono
soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 3
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le
norme di legge. La forma del Contratto è quella scritta ogni
modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere
sottoscritta dalle Parti.
Art. 4
COMUNICAZIONI PER L'OPERATIVITÀ DELL'ASSICU-RAZIONE
Ai fini dell’operatività della Polizza, il Contraente del
Modulo di Adesione dovrà:
1) compilare e sottoscrivere il Modulo di Adesione Mod. AZ9292
(Allegato A);
2) provvedere al pagamento del premio annuo di polizza previsto
in Euro 140,00;
3) Il Modulo di Adesione Mod. AZ9292 dovrà riportare i seguenti
dati:
1) Nome e Cognome del Contraente del Modulo di Adesione;
2) domicilio e data di nascita del Contraente del Modulo di
Adesione;
Art. 5
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione nei confronti dei singoli
Assicurati/Contraenti che hanno sottoscritto il Modulo di
adesione Mod. AZ9292 decorre dalle ore 24:00 della data di
decorrenza anche se il pagamento risulti antecedente alla stessa
.
Laddove la data del pagamento risulti posteriore a quella di
decorrenza, le garanzie decorreranno dalle ore 24:00 del giorno
di pagamento.
Art. 6
DISDETTA E RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Le Parti possono disdire il contratto con lettera
raccomandata almeno sessanta giorni prima della sua scadenza. Il
singolo Contraente del Modulo di Adesione potrà provvedere, con
le stesse modalità, alla disdetta della propria adesione, senza
che la Polizza sia disdetta anche per gli altri Contraenti dei
singoli Moduli di Adesione.
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla
erogazione della prestazione/garanzia o dal rifiuto a prestarla,
il Contraente della Polizza o Europ Assistance possono recedere
dalla Polizza con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso
il Contraente della Polizza si impegna a non fare sottoscrivere
ai propri Associati ulteriori Adesioni che abbiano decorrenza
successiva alla data di efficacia del recesso.
La durata della copertura nei confronti di ciascun Contraente,
relativamente alle coperture decorse prima della data di
efficacia del recesso, è garantita fino alla prima scadenza del
periodo di copertura per cui sia stato pagato il relativo
premio, senza possibilità di rinnovo.
Art. 7
ESTINZIONE DEL RAPPORTO CON IL CONTRAENTE DELLA POLIZZA
In caso di estinzione del rapporto con il Contraente della
Polizza da parte del Contraente del Modulo di Adesione, la
copertura si intende comunque prestata fino alla successiva
scadenza di premio, senza possibilità di rinnovo.
Art. 8
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati
dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata
l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed
imprevedibile.
Art. 9
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più
Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire
Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di
compensazione.
Art. 10
TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive
entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato
origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a
quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della
Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno
in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha
promosso contro questo l'azione.
Art. 11
VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in
Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti
all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano
adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al
cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno
in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese.
Art. 12
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente
relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 13
ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del
Contraente della Polizza.
Sezione 1 - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
DEFINIZIONI
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di
ottenere il componimento bonario della vertenza prima
dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle
proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il
suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione
viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai
fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per
contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo
dell’assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti
giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art.
9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da
inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti
tramite contratti, patti o accordi.
Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto
in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per
negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di
legge. Deve essere espressamente previsto nella sua
qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato
dall'autorità giudiziaria.
Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in
essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i
reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge
come colposi.
Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi come risultanti da
certificato anagrafico (come previsto agli artt. 4 e 5 del
D.P.R. 30/05/1989 n. 223) o da documento internazionale ad esso
equivalente.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato
un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il
danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in
una violazione di un obbligo contrattuale, bensì
nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione
dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito
viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra
danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto
contrattuale.
Garanzia: l’assicurazione per la quale, in caso di sinistro,
Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo e per
la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di
norme penali che viene notificata all'imputato mediante
"informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere
l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo)
del reato contestato.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono
previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in
delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle
pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I
delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del
soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto
colposo" e "delitto doloso").
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche
concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la
prevengono.
Tutela Legale: ramo assicurativo come previsto ai sensi del
D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.
Art. 14
INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GA- RANZIA
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro
si intende:
- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni
extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni
arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento
che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato,
la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare
norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il
momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data
della prima violazione.
La garanzia è operante per i fatti posti in essere nei 2 (due)
anni antecedenti alla data di decorrenza delle garanzie di ogni
singolo Contraente del Modulo di Adesione. Quanto sopra solo sul
presupposto che la conoscenza dell'evento comportante
responsabilità sia avvenuta successivamente alla decorrenza
delle garanzie stesse di ogni singolo Contraente del Modulo di
Adesione.
L'Assicurazione opererà comunque nei limiti ed alle condizioni
previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie
eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati
in precedenza:
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il
periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati
ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla
presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della
polizza stessa.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che
nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati
già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione,
risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei
contraenti.
Nel caso in cui l’Assicurato abbia avuto in essere altra Polizza
di Tutela Legale sottoscritta precedentemente tramite ARITMIA
con Aurora Assicurazioni S.p.A. Ag30437, la garanzia vale anche
per i sinistri verificatisi prima della data di effetto della
copertura della presente Polizza, purchè il fatto sia stato
posto in essere nel periodo di validità della Polizza sostituita
o comunque non oltre i due anni precedenti alla adesione della
precedente Polizza ARITMIA e denunciato per la prima volta nel
periodo di validità della presente Polizza.
Questa estensione opera con il limite dei massimali e delle
condizioni della presente polizza a condizione che fra la
polizza sostituita e la sostituente non vi sia stata soluzione
di continuità.
Le garanzie della presente polizza non operano per tutti i
sinistri già denunciati al precedente Assicuratore, identificato
in “Aurora Assicurazioni S.p.A.”, dall’Assicurato all’Aurora
Assicurazioni spa a prescindere dalla pendenza di eventuali
azioni in sede Civile o in sede Penale, anche laddove si
instaurasse un nuovo procedimento, civile o penale, riferentesi
al medesimo sinistro oggetto della denuncia fatta al precedente
Assicuratore.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
-l e imputazioni penali per reato continuato.
Art. 15
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
- Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare
qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne
abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Europ
Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela
Legale”, Milano, Piazza Trento n° 8, fax 02/58.38.42.10, Numero
Verde 800.085820
- In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di
ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di
ricevimento dello stesso.
Art. 16
FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA
PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Il Contraente del Modulo di Adesione/Assicurato che richiede
la copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e
veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i
mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a
disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi
interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su
tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile
informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 17
GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce,
ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento.
L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni,
raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare
di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri
l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria
definizione della controversia, o quando la natura della
vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole
promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di
interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia
necessità di una difesa in sede penale coperta
dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un
legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto
della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari
competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance.
Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere
radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di
residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un
legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria
residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ
Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le
eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per
un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in
polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del
legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo
di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.
La procura al legale designato deve essere rilasciata
dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione
necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale
in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la
stessa deve essere preventivamente concordata con Europ
Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o
perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito
l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali,
Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al
mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte
dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel
corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa
le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di
un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche
le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ
Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente
incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che
la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di
temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e
ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la
gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti
in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo
consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale
obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa
all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale
previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e
scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla
controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistance in
merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del
sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato
del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la
decisione viene demandata, senza esclusione delle vie
giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle
parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale
competente territorialmen-te per la controversia. L’arbitro
provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per
Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due
parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato,
devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
Art. 18
RECUPERO DI SOMME
- Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate,
gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede
giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
L’Assicurato, all’atto della denuncia, deve rilasciare a Europ
Assistance Italia S.p.A. una dichiarazione con la quale
autorizza la stessa a surrogarsi alle proprie ragioni creditorie
nei confronti dell’Azienda Sanitaria.
CONDIZIONI SPECIALI - DELLA POLIZZA DI TUTELA LEGALE
Art. 19
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e
nei limiti del massimale di Euro 30.000,00 per sinistro,
assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non
ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la
difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale,
nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese per l’intervento di un legale incaricato della
gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, per un importo
massimo fino a Euro 2.500,00 per sinistro (che verranno
eventualmente decurtati dal massimale sopra indicato),
unicamente in fase giudiziale. Tali spese vengono riconosciute
solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene
radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di
residenza dell’Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di
prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di
soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione
autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “Gestione del
sinistro e libera scelta del Legale” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio,
del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in
accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “Gestione del
sinistro e libera scelta del Legale” lettera B);
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di
Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie.
Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate
dall'Assicurato.
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L.
23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non
ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di
quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino
ad un limite di € 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto
dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle
garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza,
le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e
sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero
verde Europ Assistance.
Art. 20
DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro
l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale).
E’ inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione
delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente
garantite nel caso di due esiti negativi.
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “Attività Professionale”
Art. 21
SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato:
- Il Medico o Odontoiatra, sia lavoratore dipendente che libero
professionista, Associato ad A.r.i.t.m.i.a., nonché Contraente
del Modulo di Adesione.
In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si
intende prestata a favore del Contraente della Polizza.
Art. 22
PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. “Oggetto
dell’Assicurazione” valgono per i seguenti casi:
Attività professionale:
L’assicurazione vale per i sinistri relativi all'esercizio della
professione medica o odontoiatrica indicata in polizza, per:
a) la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi
e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima
della formulazione ufficiale della notizia di reato;
b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.
Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di
reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con
decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura
penale, 1° comma), fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di
denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il
procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione
del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per
remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle
spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per
qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra
indicato;
c) la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di
danni contrattuali od extracontrattuali cagionati a terzi
durante l’esercizio dell’attività di Medico/Odontoiatra.
Per le vertenze relative ad attività svolta in regime di libera
professione e in extramoenia, non quindi per quelle in
intramoenia, la garanzia opera con uno scoperto del 10% con un
minimo di Euro 1.000,00.
d) l’esercizio di pretese al risarcimento danni nei confronti
della Parte che ha promosso l’instaurazione del giudizio per
presunta “malpractice”, nel caso in cui l’Assicurato non risulti
soccombente al termine del procedimento civile o penale
conclusosi con sentenza passata in giudicato.
Si precisa che la garanzia opera a condizione che:
• il procedimento di cui sopra sia stato avviato nel corso della
presente Polizza o nel periodo di validità della Polizza
sostituita, sottoscritta precedentemente tramite ARITMIA con
Aurora Assicurazioni S.p.A. Ag30437 .
Questa estensione opera con il limite dei massimali e delle
condizioni della presente Polizza a condizione che:
• fra la polizza sostituita e la sostituente non vi sia stata
soluzione di continuità;
• il procedimento penale di cui sopra non sia stato promosso
d’ufficio;
• la richiesta di risarcimento danni venga presentata durante la
validità del presente contratto e non oltre 30 giorni dalla
pubblicazione della sentenza di cui sopra.
L’attivazione della presente garanzia viene considerata come
unico sinistro, per cui il massimale di polizza resta unico e
viene ripartito tra il procedimento di difesa (penale e/o
civile) e quello di richiesta di risarcimento danni promosso
dall’Assicurato. La presente garanzia opera con il limite dei
massimali della presente polizza .
Rapporti contrattuali:
L’assicurazione vale anche a tutela del rapporto di lavoro per:
a. sostenere controversie individuali relative al rapporto di
lavoro dipendente con enti del Servizio Sanitario Nazionale o
con Privati.
A parziale deroga di quanto previsto dalle Esclusioni - punto b,
la garanzia opera, per i pubblici dipendenti, anche in sede
amministrativa (ricorsi al TAR);
b. sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di
Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate
dall'Assicurato relativamente alla propria posizione
previdenziale e assistenziale.
Studio medico:
Viene inoltre assicurata la gestione dello studio professionale,
nonché la proprietà e/o locazione dello stesso.
Le garanzie si intendono estese, se non diversamente
specificato, ai dipendenti ed ai familiari
dell’Assicurato/Contraente del Modulo di Adesione che
collaborano nell'esercizio dell'attività e valgono per:
a. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o
contravvenzioni;
b. l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o
cose subiti per fatti illeciti di terzi;
c. sostenere controversie individuali relative a rapporti di
lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro
paga. La presente garanzia vale esclusivamente a favore
dell’Assicurato/Contraente del Modulo di Adesione;
d. sostenere controversie relative a diritti reali e locazione
dell'immobile dove viene svolta l'attività. La presente garanzia
vale esclusivamente a favore dell’Assicurato/Contraente del
Modulo di Adesione.
Sospensione/radiazione dall'Albo, inabilitazione o interdizione
dell’Assicurato:
In caso di sospensione dell’Assicurato dall'Albo professionale,
l'assicurazione è sospesa dalla decorrenza della sospensione
fino alla cessazione della sospensione. II contratto si risolve
di diritto in caso di radiazione dall'Albo professionale,
inabilitazione o interdizione dell’Assicurato.
Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le
azioni in corso si interrompono con liberazione di Europ
Assistance da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della
stessa al rimborso del premio non consumato.
Art. 23
ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie sono prestate per i sinistri insorti e
processualmente trattati nella Repubblica Italiana, nella Città
del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Art. 24
ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide per:
a. per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle
successioni e delle donazioni;
b. in materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto previsto
nell’art. “Prestazioni garantite”;
c. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a
sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di
vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione
od impiego di sostanze radioattive salvo il caso di impiego di
apparecchi diagnostici e terapeutici che utilizzino sostanze
radioattive;
d. per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio,
autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o
amministratori;
e. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di
veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
f. per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto
previsto nell’art. “Prestazioni garantite”;
g. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento
dell'ambiente;
h. per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni
societarie e rapporti associativi in genere;
i. per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi nei
quali non venga esercitata l'attività professionale assicurata
indicata nel Modulo di Adesione;
j. per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
k. per controversie di natura contrattuale nei confronti di
Europ Assistance;
l. per controversie di natura contrattuale, ivi compreso il
recupero crediti, salvo quanto previsto nell’ art. “Prestazioni
garantite”;
m. per le controversie inerenti all’art. 28 dello Statuto dei
lavoratori;
n. tutto quanto non espressamente previsto nell’art.
“Prestazioni garantite”.
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
“Decreto Legislativo 196/2003”
Art. 25
SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
- Il Medico o Odontoiatra, sia lavoratore dipendente che libero
professionista, Associato ad A.r.i.t.m.i.a., nonché Contraente
del Modulo di Adesione.
- In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si
intende prestata a favore del Contraente della POlizza.
Art. 26
PRESTAZIONI GARANTITE
Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare
abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all’Autorità
Garante ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs.
196/2003.
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo
“Oggetto dell’Assicurazione” operano con riferimento a
violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse
all’applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali
relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento
degli incarichi/ruoli affidati dal Contraente con espressa
nomina scritta, in relazione alle seguenti fattispecie:
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi
e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima
della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.
Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di
reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con
decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura
penale, 1° comma), fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di
denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il
procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione
del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per
remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle
spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per
qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra
indicato;
- la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così
come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D.
Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale
del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di
Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo
che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 Cod.Civ. gli
obblighi dell’Assicuratore di Responsabilità Civile.
Art. 27
ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie sono prestate per i sinistri insorti e
processualmente trattati nella Repubblica Italiana, nella Città
del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Art. 28
ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide per:
a. per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle
successioni e delle donazioni;
b. in materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto previsto
nell’art. “Prestazioni garantite” della presente sezione;
c. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a
sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di
vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione
od impiego di sostanze radioattive salvo il caso di impiego di
apparecchi diagnostici e terapeutici che utilizzino sostanze
radioattive;
d. per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio,
autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o
amministratori;
e. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di
veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
f. per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto
previsto nell’art. “Prestazioni garantite” della presente
sezione;
g. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento
dell'ambiente;
h. per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni
societarie e rapporti associativi in genere;
i. per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi nei
quali non venga esercitata l'attività professionale assicurata
indicata nel Modulo di Adesione;
j. per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
k. per controversie di natura contrattuale nei confronti di
Europ Assistance;
l. per controversie di natura contrattuale, ivi compreso il
recupero crediti, salvo quanto previsto nell’ art. “Prestazioni
garantite” della presente sezione;
m. per le controversie inerenti all’art. 28 dello Statuto dei
lavoratori;
n. tutto quanto non espressamente previsto nell’art.
“Prestazioni garantite”.
Art. 29
Insorgenza del SINISTRO - “D. Lgs. 196/2003”
A parzale deroga dell’Art. “Insorgenza del sinistro – Decorrenza
della garanzia”, delle Norme che regolano l’insorgenza del
sinistro, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal
D.Lgs. 196/2003, per insorgenza del sinistro si intende:
- il compimento da parte della competente Autorità del primo
atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o
penale;
- il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a
violare le norme di legge -nel caso di procedimento penale per
omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano
insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
Nel caso in cui l’Assicurato abbia avuto in essere altra Polizza
di Tutela Legale sottoscritta precedentemente tramite ARITMIA
con Aurora Assicurazioni S.p.A. Ag30437, la garanzia vale anche
per i sinistri verificatisi prima della data di effetto della
copertura della presente Polizza, purchè il fatto sia stato
posto in essere nel periodo di validità della Polizza sostituita
o comunque non oltre i due anni precedenti alla adesione della
precedente Polizza ARITMIA e denunciato per la prima volta nel
periodo di validità della presente Polizza.
Questa estensione opera con il limite dei massimali e delle
condizioni della presente polizza a condizione che fra la
Polizza sostituita e la sostituente non vi sia stata soluzione
di continuità.
Le garanzie della presente polizza non operano per tutti i
sinistri già denunciati al precedente Assicuratore, identificato
in “Aurora Assicurazioni S.p.A.”, dall’Assicurato all’Aurora
Assicurazioni spa a prescindere dalla pendenza di eventuali
azioni in sede Civile o in sede Penale, anche laddove si
instaurasse un nuovo procedimento, civile o penale, riferentesi
al medesimo sinistro oggetto della denuncia fatta al precedente
Assicuratore.
La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti
verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed
insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei
soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella
presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
Condizione aggiuntiva – Procedimenti di Conciliazione e/o
Arbitrali
La garanzia si intende altresì prestata per le controversie la
cui soluzione venga deferita a commissioni arbitrali.
Qualora la lite venga definita in fase conciliativa, Europ
Assistance rimborserà entro il limite del massimale previsto in
Polizza, tutte le spese di conciliazione ivi comprese le spese
per l’eventuale intervento di un legale e di un consulente,
restando esclusa qualsiasi diversa forma di intervento
economico.
Qualora la lite venga definita in fase arbitrale, Europ
Assistance rimborserà , entro il limite del massimale previsto
in Polizza,tutte le spese di arbitrato ivi comprese le spese per
l’eventuale intervento di un legale e di un consulente tecnico,
restando esclusa qualsiasi diversa forma di intervento
economico.
La garanzia si intende prestata esclusivamente a condizione che
il ricorso all’arbitrato sia previsto nel contratto stipulato
con il fornitore, restando invece espressamente esclusi i casi
in cui il ricorso all’arbitrato stesso sia concordato in data o
in documenti successivi.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano
insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
Nel caso in cui l’Assicurato abbia avuto in essere altra Polizza
di Tutela Legale sottoscritta precedentemente tramite ARITMIA
con Aurora Assicurazioni S.p.A. Ag30437, la garanzia vale anche
per i sinistri verificatisi prima della data di effetto della
copertura della presente Polizza, purchè il fatto sia stato
posto in essere nel periodo di validità della Polizza sostituita
o comunque non oltre i due anni precedenti alla adesione della
precedente Polizza ARITMIA e denunciato per la prima volta nel
periodo di validità della presente Polizza.
Questa estensione opera con il limite dei massimali e delle
condizioni della presente Polizza a condizione che fra la
Polizza sostituita e la sostituente non vi sia stata soluzione
di continuità.
Le garanzie della presente polizza non operano per tutti i
sinistri già denunciati al precedente Assicuratore, identificato
in “Aurora Assicurazioni S.p.A.”, dall’Assicurato all’Aurora
Assicurazioni spa a prescindere dalla pendenza di eventuali
azioni in sede Civile o in sede Penale, anche laddove si
instaurasse un nuovo procedimento, civile o penale, riferentesi
al medesimo sinistro oggetto della denuncia fatta al precedente
Assicuratore.
Il premio della presente garanzia è determinato come segue:
Euro 10,00 di cui imposte Euro 1,75.
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “Vita Privata”
Art. 30
SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
- Il Medico o Odontoiatra, sia lavoratore dipendente che libero
professionista, Associato ad A.r.i.t.m.i.a., nonché Contraente
del Modulo di Adesione.
- i componenti del nucleo familiare, come risultante dallo Stato
di Famiglia.
In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si
intende prestata a favore del Contraente.
Art. 31
PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art.
“Oggetto dell’Assicurazione” valgono a tutela dei diritti
dell'Assicurato nell’ambito della vita privata e opera altresì a
favore dei componenti il suo nucleo familiare risultanti dal
certificato di “Stato di Famiglia” anche per le responsabilità
su di loro gravanti per fatti illeciti commessi dai
collaboratori domestici e/o baby-sitters nell’esercizio delle
mansioni cui sono adibiti. Si precisa che in caso di imputazioni
a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto,
il sinistro è unico a tutti gli effetti ed il massimale resta
unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e
dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti
dell’Assicurato nell’ambito della vita privata
extraprofessionale, ed in particolare per:
a) l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o
cose subiti dall’Assicurato per fatto illecito di altri
soggetti;
b) la resistenza a pretese risarcitorie per danni
extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell’art. 1917
c.c., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della
responsabilità civile. L’intervento dell’Impresa è comunque
condizionato all’esistenza ed effettiva operatività di una
valida garanzia di responsabilità civile.
c) la difesa penale dell’Assicurato per delitto colposo o
contravvenzione;
d) le controversie individuali di lavoro con collaboratori
domestici;
e) le controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali
della controparte in relazione all’acquisto del contenuto
dell’abitazione, purché il valore in lite non sia inferiore a €
600,00.
Le garanzie vengono prestate inoltre a tutela dei diritti
dell’Assicurato nell’ambito della sua dimora abituale per:
f) l’esercizio di pretese al risarcimento danni subiti dal
fabbricato dovuti a fatti illeciti di terzi;
g) le controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali
della controparte in relazione all’acquisto dell’abitazione. La
garanzia vale per l’acquisto della casa già adibita ad
abitazione dell’Assicurato con regolare contratto di locazione;
h) le controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali
da parte di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di
ordinaria o straordinaria manutenzione, purché il valore in lite
non sia inferiore a € 600,00.
Qualora la soluzione di una delle controversie indicate nei
punti a); b); c); d); e); f); g); h);,
che rientri in garanzia, per accordo scritto delle Parti sia
stata demandata ad uno o più arbitri, Europ Assistance
rimborserà all’Assicurato le somme eventualmente rimaste a suo
carico con il massimo di € 1.600,00 per ciascun arbitrato.
Nel caso in cui l’Assicurato abbia avuto in essere altra Polizza
di Tutela Legale sottoscritta precedentemente tramite ARITMIA
con Aurora Assicurazioni S.p.A. Ag30437, la garanzia vale anche
per i sinistri verificatisi prima della data di effetto della
copertura della presente Polizza, purchè il fatto sia stato
posto in essere nel periodo di validità della Polizza sostituita
o comunque non oltre i due anni precedenti alla adesione della
precedente Polizza ARITMIA e denunciato per la prima volta nel
periodo di validità della presente Polizza.
Questa estensione opera con il limite dei massimali e delle
condizioni della presente Polizza a condizione che fra la
Polizza sostituita e la sostituente non vi sia stata soluzione
di continuità.
Le garanzie della presente polizza non operano per tutti i
sinistri già denunciati al precedente Assicuratore, identificato
in “Aurora Assicurazioni S.p.A.”, dall’Assicurato all’Aurora
Assicurazioni spa a prescindere dalla pendenza di eventuali
azioni in sede Civile o in sede Penale, anche laddove si
instaurasse un nuovo procedimento, civile o penale, riferentesi
al medesimo sinistro oggetto della denuncia fatta al precedente
Assicuratore.
Art. 32
ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie sono prestate per i sinistri insorti e
processualmente trattati nella Repubblica Italiana, nella Città
del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Art. 33
ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide:
a) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a
sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di
vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione
od impiego di sostanze radioattive, salvo il caso di
controversie derivanti dall'impiego di apparecchi diagnostici e
terapeutici che utilizzano sostanze radioattive;
b) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio,
autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o
amministratori;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
d) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento
dell'ambiente;
e) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
f) per controversie di natura contrattuale salvo quanto previsto
nell’art. “Prestazioni garantite” della presente sezione, o per
il recupero dei crediti;
g) per la difesa in sede civile, quando il mancato intervento
nella gestione delle vertenze legali ai sensi dell’Art. 1917
Cod. Civ. dell’assicurazione di Responsabilità Civile,
sottoscritta dall’Assicurato, sia dovuto alla mancata o tardiva
denuncia di sinistro o al mancato pagamento, adeguamento e/o
regolazione del premio da parte dell'Assicurato;
h) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
i) per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di
registrazione atti);
j) per le spese relative a controversie di diritto
amministrativo, fiscale e tributario;
k) per le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida
di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
l) per le operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione
comportanti ampliamento di volume del fabbricato e/o per
contratti di compravendita di immobili;
m) per le controversie inerenti all’art. 28 dello Statuto dei
lavoratori;
n) per le controversie tra più soggetti assicurati con la
presente polizza;
o) per le vertenze con istituti od Enti di assistenza o
previdenza;
p) per le operazioni finanziarie, vertenze/controversie in
materia di diritto societario e comunque in materia di
rappresentanza societaria;
q) per le controversie relative al diritto di famiglia, delle
successioni e donazioni;
r) per i procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed
atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad
assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e
politiche;
s) per le controversie con Europ Assistance;
t) per tutto non espressamente previsto nell’art. “Prestazioni
garantite”.
Art. 34
DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio della sezione Tutela Legale è determinato come
segue:
Euro 120,00 di cui imposte Euro 21,03;
Sezione 2 - ASSICURAZIONE ASSISTENZA
DEFINIZIONI - Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi
come risultanti da certificato anagrafico (come previsto agli
artt. 4 e 5 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223) o da documento
internazionale ad esso equivalente.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna
che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di
cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che
privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera.
Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza
e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed
estetiche.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente
da infortunio.
Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui
l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una
manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso
noto all'Assicurato.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto
che deve essere fornito all’Assicurato nel momento del bisogno
da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance
Service SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da
responsabili, personale (medici, tecnici, operatori),
attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore
su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti
dal contratto, che, in virtù di specifica Polizza sottoscritta
con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico
con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle
prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico
di Europ Assistance Italia SpA.
Art. 35
SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
Il Medico o Odontoiatra, sia lavoratore dipendente che libero
professionista, Associato ad A.r.i.t.m.i.a., nonché Contraente
del Modulo di Adesione.
Art. 36
OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni della presente Sezione sono dovute in seguito
ai sinistri occorsi all’Assicurato esclusivamente se
verificatisi in località distanti più di 50 km dal Comune di
residenza dell’Assicurato stesso, in occasione di Congressi e/o
Seminari a cui risulti regolarmente iscritto. L’iscrizione dovrà
essere comprovata da idonea certificazione
dell’Organizzazione del Congresso e/o Seminario.
Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo
"Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare
tramite la Struttura Organizzativa sono dovute in seguito ad
infortunio o malattia e sono fornite per un massimo di tre volte
per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza,
fermo restando che l’importo complessivo degli indennizzi
corrisposti non potrà superare i massimali previsti.
PRESTAZIONI
RIENTRO SANITARIO
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia, l’Assicurato
necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura
organizzativa ed in accordo col medico curante sul posto, del
trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del
rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa
provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad
organizzare il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più
idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto
di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto
barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei viene effettuato
esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Il
trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura
Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o
infermieristica durante il viaggio di rientro, qualora i medici
della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ
Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto
di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa
organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ
Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura
in Italia.
SONO ESCLUSE DALLA PRESTAZIONE:
- le infermità o le lesioni che, a giudizio dei medici della
Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che
non impediscono all’Assicurato di proseguire il Congresso e/o
Seminario;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi
violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la
ricerca di persone e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso
sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei
sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è
ricoverato.
RIENTRO CON UN COLLEGA DI CONGRESSO E/O SEMINARIO
Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro
Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non
ritenessero necessaria l’assistenza sanitaria all’Assicurato
durante il viaggio di rientro, ed un collega desiderasse
accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua
residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare
anche il collega con lo stesso mezzo utilizzato per il rientro
dell’Assicurato.
MASSIMALE:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi:
- fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 se il viaggio di
rientro avverrà dall’Italia;
- fiino alla concorrenza massima di Euro 400,00 se il viaggio di
rientro avverrà dall’estero.
SONO ESCLUSE DALLA PRESTAZIONE:
le spese di soggiorno del collega.
RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE
Qualora, a causa di ricovero in istituto di cura,
l’Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria
residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura
Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ
Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo
di classe economica.
RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, dovesse
rientrare alla propria residenza prima della data che aveva
programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente
previsto a causa di:
- ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita, morte,
come da data risultante sul certificato di morte rilasciato
dall’anagrafe, o di uno dei seguenti familiari:
coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella,
genitore, suocero/a, genero, nuora;
- gravi danni che colpiscono la casa o lo studio
dell’Assicurato, peri quali si renda necessaria e insostituibile
la sua presenza, la Struttura Organizzativa provvederà a
fornirgli, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto
ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica,
affinchè possa raggiungere il luogo in Italia, dove avverrà la
sepoltura.
Se l’Assicurato si trovasse nell’impossibilità di utilizzare il
proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura
Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto
per recarsi a recuperare il veicolo stesso.
SONO ESCLUSI DALLA PRESTAZIONE:
I casi in cui l’Assicurato non possa fornire alla Struttura
Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo
alla richiesta di rientro anticipato.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO:
L’Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la
documentazione originale relativa alle informazioni richieste.
ASSISTENZA AI FAMILIARI PER LA DURATA DEL CONGRESSO E/O
SEMINARIO
In caso di infortunio e/o malattia improvvisa occorsi ad un
familiare rimasto a casa (genitori, figli, conviventi, coniuge)
dell’Assicurato durante il Congresso e/o Seminario, la Struttura
organizzativa fornirà al familiare dell’Assicurato:
- un consulto telefonico con i medici della Struttura
Organizzativa per valutare il proprio stato di salute;
- l’invio di un medico a domicilio; qualora emerga,
successivamente ad una consulenza medica, la necessità di una
visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese
a carico di Europ Assistance, ad inviare a casa uno dei medici
convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da
parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire
personalmente, la Struttura organizzativa organizzerà il
trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medico
idoneo più vicino. la prestazione viene fornita dalle ore 20
alle ore 8 , da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il Sabato, la
Domenica e nei giorni festivi;
- l’invio di un’autoambulanza a casa; qualora, successivamente
ad una consulenza medica, necessitasse di un trasporto nel
centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa
organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza.
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla
concorrenza di Euro 500,00 per il periodo di validità della
Polizza con il limite di Euro 250,00 per sinistro.
ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE PER LA DURATA DEL CONGRESSO E/O
SEMINARIO
Qualora l’Assicurato necessitasse di assistenza alla sua
abitazione per un intervento di emergenza occorso alla stessa
durante il Congresso e/o Seminario o nelle 24 ore successive al
suo rientro dal Congresso e/o Seminario o alla scadenza della
Polizza, la Struttura organizzativa provvederà ad inviare 24 ore
su 24, compresi i giorni festivi:
- un fabbro a seguito di:
o furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi,
guasto della serratura che gli rendano impossibile l’accesso
alla casa;
o furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità
della porta di accesso nella casa in modo da non garantire la
sicurezza dei locali della stessa.
- un idraulico a seguito di:
o allagamento o infiltrazione;
o mancanza d’acqua nella casa o in quella dei vicini provocate
da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse
dell’impianto idraulico.
EVENTI ESCLUSI:
- i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili
collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le
lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
- l’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore o
rottura delle tubature esterne all’edificio;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico –
sanitari, provocato da un’otturazione alle tubature fisse di
scarico dell’impianto idraulico;
- il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- l’otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico –
sanitari;
- un elettricista a seguito di:
- mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa
per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di
distribuzione interna o alle prese di corrente.
EVENTI ESCLUSI:
- corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente
erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte
del contatore.
MASSIMALE:
Europ Assistance terrà a proprio carico l’uscita e la spesa
della manodopera dell’idraulico, del fabbro e dell’elettricista
fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
SONO ESCLUSI DALLA PRESTAZIONE:
Tutti i costi relativi al materiale necessario per la
riparazione, che dovranno pertanto essere pagati
dall’Assicurato.
Per poter usufruire della prestazione è necessario che presso
l’abitazione sia presente una persona indicata dall’Assicurato.
Art. 37
ESTENSIONE TERRITORIALE
Per le prestazioni di Assistenza la copertura è fornita in
tutto il mondo, ad esclusione dei seguenti
Paesi:
Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Ms
Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole
Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole
Salomone, Isole Wallis e Futura, Kiribati, Micronesia, Nauru,
Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant’Elena, Somalia,
Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale,
Tokelau, Tomga, Tuvalu, Vanuatu.
Art. 38
ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
a) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e
relative prove e allenamenti;
b) guerre, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni
vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di
calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale
di particelle atomiche;
c) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari,
insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
d) dolo dell'Assicurato;
e) malattie e infortuni conseguenti e derivanti dall’abuso di
alcolici o psicofarmaci,nonché dall’uso non terapeutico di
stupefacenti e di allucinogeni;
f) tentato suicidio o suicidio;
g) sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri
tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed
assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal
trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o
accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing),
Kite-surfing, immersioni con autorespiratore, sports comportanti
l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle
sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante,
rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà,
infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a
titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese
gare, prove ed allenamenti);
h) espianto e/o trapianto di organi;
i) malattia in atto al momento della partenza per il Congresso
e/o Seminario, eliminazione di difetti fisici o malformazioni
congenite e applicazioni di carattere estetico.
l) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si
trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Art. 39
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza
l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la
Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo
comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza,
valendo quale omissione dolosa.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale
o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915
del C.C.
Art. 40
SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti
di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame
del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il
sinistro stesso.
Art. 41
DECORRENZA E DURATA E PROROGA DELLE PRESTAZIONI
Europ Assistance si impegna a fornire agli Assicurati le
prestazioni previste negli intercalari, alle condizioni e nei
termini negli stessi stabiliti. L'assicurazione nei confronti di
ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno di
sottoscrizione del Modulo di Adesione ed avrà vigore per il
tutto il periodo di validità della Polizza, senza tacito
rinnovo.
Art. 42
LIMITI DI ETA’
L’assicurazione, che preveda un soggiorno all’estero
superiore ai 90 giorni consecutivi, vale per le persone che, al
momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, non abbiano
compiuto i 70 anni di età. Tuttavia, per le persone che
raggiungano tale età in corso di contratto, l’assicurazione
mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale
del premio.
Art. 43
DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio della presente sezione è determinato come segue:
Euro 10,00 di cui imposte Euro 0,91;